ARTICOLO 77
Riferimenti Normativi PASSIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 5 del 1998 Articolo
48
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Adeguamento di edifici esistenti 1. I volumi tecnici di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 76 e le opere necessarie per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione degli incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati in deroga agli indici di edificazione contenuti in piani urbanistici comunali o di attuazione e sono esenti dal contributo di concessione di cui all'articolo 73. Sono altresì esentati dal contributo di concessione di cui all'articolo 73 i volumi tecnici derivanti da nuovi impianti o da modifiche di impianti esistenti, realizzati a partire dall'1 gennaio 1996 da imprese industriali per adeguarsi alle prescrizioni delle vigenti normative in materia ecologica. 2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare ed i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune. 3. In caso di trasformazione in abitazioni di vani esistenti, già destinati a scopi diversi, vengono applicati gli standards in materia di igiene e sanità fissati per gli interventi di recupero. 4. In caso di sopraelevazione di edifici esistenti si può derogare dalle distanze previste dal piano urbanistico comunale, purchè sia osservato l'indice di visuale libera in rapporto di 1:1 verso edifici esistenti.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Codice Civile Articolo 873
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Codice Civile Articolo 907
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